
CATEGORIE DI LAVORATORI:
- Stagionali
- Non stagionali
- Autonomi
Requisiti decreto flussi stagionale:
- Dimostrare che il datore di lavoro sarà in grado di garantire un reddito minimo e che effettivamente c’è stata una proposta di contratto di soggiorno.
- L’alloggio presso cui risiede il cittadino straniero deve rispettare le norme stabilite dalla legge.
- Non ci devono essere motivi che potrebbero ostacolare l’ingresso del lavoratore in Italia.
paesi dai quali e possibile fare la domanda:
4.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria,
Bangladesh, Bosnia – Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa
d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana,
Ministero dell’Interno Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali
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Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova,
Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord,
Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
1.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel
corso dell’anno 2020 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia
migratoria.
Nell’ambito della quota prevista autorizzata la conversione in
permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) 4.060 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione
professionale;
c) 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione
europea.
Nell’ambito della quota di cui all’art.2, è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
a) 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione
professionale;
b) 20 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione
europea.
Le quote destinate alle conversioni (6.150 unità ) in permessi di soggiorno per
lavoro subordinato e autonomo
Sono inoltre ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussid’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2020, per motivi di lavorosubordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una quotadi 18.000 unità , da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura delMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 6 DPCM 7 luglio 2020).
La quota di cui al comma 3 dell’articolo 6, riguarda i lavoratori subordinati
stagionali non comunitari cittadini di


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