
Con l’arrivo dell’estate ci si ritrova ad affrontare il tema delle ferie.
E giusto sapere che ogni collaboratore domestico matura un mese di ferie all’anno.
Il Contratto Collettivo all’art. 17 specifica che il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile, e che le ferie devono avere carattere continuativo.
Le ferie possono essere godute due volte all’anno, a meno che non ci siano accordi tra le parti Le ferie devono essere utilizzate almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
Fa eccezione il caso indicato al comma 8 dell’art. 17, ovvero il caso in cui il lavoratore sia straniero e abbia il desiderio o la necessità di trascorrere le ferie nel proprio paese di origine.
Solo in questo caso, le ferie maturate nel corso dell’anno possono essere accumulate e non godute, affinché il lavoratore possa fruire di due mesi consecutivi di ferie ogni due anni.
Ciò non toglie la possibilità , se in accordo tra le parti, di utilizzare le ferie in singole giornate.
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