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Monthly Archive 01/23/2020

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PROTEZIONE UMANITARIA : Possibile riesaminare dinieghi.

Protestation Umanitarie ricorso per domande negate

thumbnailimage PROTEZIONE UMANITARIA :   Possibile riesaminare dinieghi.

A seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 29460/2019, che ha affermato che le nuove disposizioni del D.L. 113/2018 relative all’abrogazione della protezione umanitaria non sono retroattive,

la Commissione Nazionale Asilo ha diramato una circolare con la quale si informano le Commissioni Territoriali che le domande di protezione internazionale formulate prima del 5 ottobre 2018 dovranno essere valutare sulla base della precedente normativa e,

nel caso di diniego già adottato, potranno essere riesaminate su esplicita richiesta dell’interessato.

Quindi per chi ha fatto richiesta di protezione umanitaria prima del 5 Ottobre vale la vecchia normativa , e quindi se viene negata , si puo chiedere la rivalutazione in base alla vecchia normativa

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Conversione Permesso per lavoro stagionale in Lavoro Subordinato.

4176565_965d60_770x385-1 Conversione Permesso per lavoro stagionale in  Lavoro Subordinato.

Con la sentenza n. 688 dell’8 novembre 2019, il Tribunale Amministrativo delle Marche ha stabilito che, ai fini della conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro con contratto a tempo indeterminato,

è sufficiente che il lavoratore abbia svolto attività lavorativa stagionale per almeno tre mensilità, anche se il permesso di soggiorno era stato rilasciato per un periodo più lungo. In particolare con riferimento al settore agricolo dove il calcolo della prestazione lavorativa avviene “a giornate”,

il lavoratore dovrà dimostrare di aver lavorato per almeno 13 giornate al mese per un totale di 39 giornate lavorate nel trimestre.

Quindi se sei in possesso di un permesso di soggiorno stagionale , ed il tuo datore di lavoro , ti offre la possibilita di un lavoro a tempo indeterminato puoi fare la richiesta di un permesso permanente per lavoro.

Vedi anche la circolare:

http://www.piemonteimmigrazione.it/images/news_materiali/tar_marche_6882019.pdf